Ricorso sul Testamento Biologico

Al Difensore civico del Comune di Trieste,

e p.c.

al Segretario generale del Comune di Trieste

al Presidente del Consiglio comunale di Trieste

ai Consiglieri comunali

al Prefetto di Trieste

Negli scorsi mesi di dicembre, gennaio e febbraio vengono raccolte le firme, previste dal regolamento del Consiglio Comunale di Trieste (art. 73 comma 1. “Le petizioni rivolte al Consiglio comunale o comunque di sua competenza, sono depositate presso gli uffici del Segretario Generale dal primo sottoscrittore o suo delegato, con allegate almeno 200 sottoscrizioni.”), per due petizioni comunali, una per un Pubblico registro per raccogliere le dichiarazioni di Testamento Biologico e l’altra per l’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati (che allego).

Sono presentate ufficialmente al protocollo generale il giorno 6 marzo 2009 e gli vengono assegnati i numeri di protocollo 38181 (testamento biologico) e 38169 (anagrafe pubblica degli eletti), primo firmatario Marco Gentili (via San Pelagio 12 Trieste). Su gli stessi argomenti vengono presentate almeno 3 mozioni da parte di alcuni consiglieri comunali (Racovelli, Giorgi, Sasco, Decarli ed altri).

Come prevede il regolamento, dopo i controlli sulle firme (r.c.c. art. 73 comma 3. “Il Segretario Generale esamina l’autenticità delle sottoscrizioni, anche con analisi a campione, e comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio l’esito dell’esame entro trenta giorni per gli adempimenti conseguenti.”), le petizioni vengono assegnate alla 1° Commissione permanente per l’istruttoria di rito. La petizione sul testamento biologico viene trattata il giorno 28 aprile 2009 e quella sull’ anagrafe degli eletti il giorno 19 maggio 2009, e come previsto dal regolamento del Consiglio comunale vengono ascoltati i promotori (r.c.c. art. 73 comma 4. “Le petizioni vengono affidate alla Commissione consiliare competente dal Presidente del Consiglio comunale per i lavori istruttori. Alla seduta di presentazione viene invitata una rappresentanza dei sottoscrittori della petizione”).

La petizione sul testamento biologico (e le mozioni sullo stesso argomento) vengono infine iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale del 11 maggio 2009, ma viene votato il rinvio della loro discussione. Vengono nuovamente iscritte all’ordine del giorno del consiglio comunale del 18 maggio 2009, ma ancora una volta viene deciso il loro rinvio. Per la petizione sull’anagrafe pubblica degli eletti (e per mozioni sullo stesso argomento) invece, si attende ancora la loro iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio comunale.

A tale proposito si osserva quanto segue:

1 – L’ art. 73 del regolamento del Consiglio comunale al comma 5 così recita “Le modalità della trattazione (delle petizioni) sono quelle previste per le mozioni.

2 – L’ art. 69 dello stesso regolamento al comma 5 recita “Le mozioni vengono trattate dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, salvo diverso accordo col presentatore.


3 – L’ art. 10 comma 3 dello statuto del Comune di Trieste recita “Il Consiglio Comunale e i Consigli Circoscrizionali esaminano le istanze e le petizioni e le proposte di cui al comma 1 in aula o nelle Commissioni, nei tempi e nei modi indicati dal proprio regolamento e comunque non oltre due sedute consecutive del Consiglio o della Commissione.


4 – Il combinato disposto degli articoli citati quindi impone al Consiglio di trattare le petizioni (nonché le mozioni) entro trenta giorni dalla data di presentazione (e non il rinvio visto che il presentatore della petizione non è d’accordo).


5 – Il Presidente del Consiglio comunale (garante del rispetto del regolamento del Consiglio comunale) all’atto della decisione del rinvio non ha ricordato l’illegittimità del rinvio, in quanto violava gli articoli sopra citati, e non si è opposto né intende opporsi alla decisione illegittima.

In conclusione, in attesa di un Suo parere, riteniamo che i diritti sanciti dal regolamento del Consiglio comunale (riguardanti le petizioni e le mozioni) siano stati palesemente violati e si richiamano di conseguenza le Autorità competenti agli atti dovuti per legge.

In fede

Marco Gentili

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